Articolo dell’Avvocato Marco De Paulis:
“Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus). Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante”.
Agenzia delle Entrate
L’utilizzo del credito d’imposta per gli interventi finalizzati al miglioramento energetico e sismico degli edifici potrebbe generare delle violazioni.
Due ipotesi di reato
Lavori non realizzati
Si chiede il credito d’imposta per lavori progettati, fatturati ma mai realmente svolti.
Lavori diversi
I lavori fatti sono diversi da quelli indicati nel progetto e nelle fatture.
Magari il proprietario ha fatto indicare nella contabilità le lavorazioni finanziate dal Decreto Rilancio ma poi se ne è realmente fatte fare altre non finanziabili.
In entrambi i casi si configurano dei reati tributari.
Le condotte configurano operazioni inesistenti ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 74 del 2000.
E’ necessario distinguere le responsabilità in base ai soggetti che hanno preso parte alla violazione.
Il proprietario, se il credito è superiore a 50.000 €, risponderà di indebita compensazione con applicazione dell’articolo 10 quater del Decreto Legislativo 74 del 2000.
La pena è la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
L’impresa risponderà di emissione di fatture per operazioni inesistenti con applicazione dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 74 del 2000.
La pena è la reclusione da un anno e sei mesi a sei anniper importi inferiori ad € 100.000.
La pena è la reclusione da quattro a otto anni per importi superiori ad € 100.000.
Nessuna responsabilità penale per i terzi (banche e società) ai quali viene ceduto il credito.
Sono considerati acquirenti in buona fede dato che non hanno assolutamente partecipato alla commissione dei reati tributari descritti.